Over 50 e donne nella legge 92/2012

La Legge 92/2012, se da un lato ha abrogato il contratto di inserimento (artt. 54 e ss D.Lgs. 276/2003), volto a garantire la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente deboli, ha introdotto degli incentivi contributivi in favore di lavoratori over 50 e delle donne rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati secondo il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017.

Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni essa ha in particolare previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato, questa deve necessariamente intervenire entro la scadenza del beneficio. Al riguardo vengono formulati i seguenti esempi:

  • Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto (quindi dopo che sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi spetta l’incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione.
  • Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese (quindi quando ancora non sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi, invece, spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto.
In favore delle donne, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, è prevista una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per l’assunzione di:
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze (Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018 per il 2019);
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.

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