318.270 — Richiesta d’iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

Affinché la Sua richiesta possa essere trattata il più rapidamente possibile, La preghiamo di compilare in modo preciso e completo il presente modulo e di contrassegnare con una crocetta ciò che fa al caso.

Hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti bisognosi di cure, se questi sono facilmente raggiungibili. Per parenti s’intendono in particolare i genitori, i figli, le sorelle e i fratelli oppure i nonni. A questi sono equiparati i coniugi, i suoceri o i figliastri. Le persone che prestano assistenza devono poter raggiungere facilmente i parenti bisognosi di cure di cui si occupano. La condizione è adempiuta se chi presta assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona bisognosa di cure o se può raggiungerla entro un’ora. Inoltre, posto che la località in cui vive la persona bisognosa di cure sia facilmente raggiungibile, l’assistenza prestata dev’essere preponderante. Questo è il caso quando l’assistenza è prestata per almeno 180 giorni all’anno. I parenti devono essere bisognosi di cure, ovvero beneficiare di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell’AVS o dell’AI. Oltre l’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, anche l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione militare (AM) o dell’assicurazione infortuni (AINF) giustificano il riconoscimento degli accrediti per compiti assistenziali. Questo vale anche per i minorenni con una grande invalidità di grado medio o elevato.

L’iscrizione di un accredito per compiti assistenziali va richiesta presso la cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio della persona bisognosa di cure, di cui potrà trovare l’indirizzo sul avs-ai.ch.

Per maggiori informazioni:
  • voglia consultare il promemoria 1.03 – Accrediti per compiti assistenziali;
  • contatti la Sua cassa di compensazione, di cui potrà trovare l’indirizzo sul avs-ai.ch.
Le prestazioni cui ha diritto sono calcolate conformemente alle seguenti basi legali:
  • Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), articolo 29septies.
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